BOZZA REGOLA TECNICA INTEGRATIVA ANTINCENDIO CONDOMINI
D.M. 16 maggio 1987, n. 246
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Download 220Bozza di Regola Tecnica approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi dei VV.FF. su misure di prevenzione e adempimenti crescenti in base all’‘altezza antincendi degli edifici.
E’ stata approvata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, organismo collegiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la bozza di regola tecnica integrativa del D.M. 16 maggio 1987 n. 246 per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi edifici di civile abitazione con altezza superiore ai 12 m.
Nella bozza, priva ancora della parte introduttiva del prossimo Decreto, sono definite 4 Tabelle (0,1,2,3), che indicano in relazione al Livello di Prestazione L.P. (dipendente dall'altezza dell'edificio a partire da 12 m), compiti e funzioni da attuare da parte del Responsabile attività (già Amministratore) e Occupanti, per la GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio).
Per edifici di altezza antincendio h> 80 m, o, indipendentemente da h, se più di 1000 occupanti, è previsto l'obbligo di nomina di un Responsabile della GSA che può coincidere anche con il Responsabile dell'attività.
Oltre i 24 metri di altezza antincendi, la bozza di regola tecnica introduce l’obbligo di dotarsi di misure preventive, come ad esempio il corretto deposito e impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose, il mantenimento della disponibilità delle vie d’esodo sgombre e fruibili, la corretta chiusura delle porte tagliafuoco, la riduzione delle sorgenti di innesco, la gestione dei lavori di manutenzione, la valutazione dei rischi in caso di modifica alle strutture o ai rivestimenti delle facciate.

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